ACCORDI LOCALI - Agenzia Sociale C.A.S.A. - Abitare Sociale

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ACCORDI LOCALI

I parametri per la determinazione del canone concordato stabiliti nell’Accordo Locale, approvato dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini per la prima volta con la concertazione dell’Agenzia C.A.S.A. nel 2016.

Da allora ci occupiamo di applicarli e monitorarli, promuovendo tutte le possibili migliorie!

Nel 2021 è nato l'accordo quadro, che uniforma le regole di applicazione per tutti i comuni dell’ambito. All’interno di ogni comune ci saranno una o più zone omogenee urbane, per ognuna di esse è previsto un canone al metro quadro a seconda della sub fascia di appartenenza. La sub-fascia tiene conto dei dati inerenti alla tipologia dell'immobile.

L’importo del canone deve essere compreso in una fascia che oscilla tra un valore minimo e uno massimo, determinata in base alle caratteristiche dell'unità immobiliare, alla durata del contratto e alla zona in cui è ubicato l’alloggio.

La durata minima di un contratto a canone concordato è di 3 anni più altri due di rinnovo automatico (3+2). Nel caso in cui si convenga una durata contrattuale maggiore (4+2, 5+2, 6+2 ect.) i limiti minimi e massimi del canone applicabile vengono proporzionalmente maggiorati.

Esiste inoltre la possibilità di applicare durate diverse se il concordato diventa un transitorio (1 - 18mesi) o un contratto per studenti (6 - 36mesi)

Per maggiori informazioni potete consultare:

DECRETO 16 gennaio 2017  Decreto Ministeriale del 30/12/2002

Clicca qui per consultare l'Accordo Locale in vigore, firmato il 16 settembre 2021.

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